A questi interventi, se ne aggiungono altri detti “trainati”. Gli interventi realizzati (trainanti e trainati) nel loro complesso devono migliorare la prestazione energetica di 2 classi. Il risultato verrà certificato con l’attestazione di prestazione energetica (APE pre e post interventi). Per ciascun intervento si applica l’aliquota del 110%, a condizione che siano eseguiti congiuntamente a uno o più degli interventi “trainanti” di cui sopra:
-installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
-installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
-interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la domotica, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
-interventi antisismici (sismabonus), realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
Altre agevolazioni fiscali condominio: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici. Tali interventi non rientrano fra quelli ammessi al Superbonus 110%. Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica:
-interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus 110%, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% all’85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
-bonus facciate, detrazione al 60% per recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
-acquisto e posa in opera di schermature solari (tende da sole);
-sismabonus, detrazione Irpef pari all’80% per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore; detrazione Irpef pari al 70% per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore; per le parti comuni sono previste altre aliquote per le quali si rinvia al sito dell’Agenzia delle Entrate;
-detrazione per l’acquisto di un’unità immobiliare antisismica, 75% del prezzo di acquisto (se si passa a una classe di rischio sismico inferiore), 85% del prezzo di acquisto (se si passa a due classi di rischio sismico inferiori);
A conclusione, occorre sottolineare che beneficiano di tali detrazioni fiscali i condomìni e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche per interventi di manutenzione sulle parti comuni.
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