Credito d’imposta di 10.000 euro per l’assunzione di ricercatori con contratto stabile


Parte oggi, 1° luglio 2025, il nuovo incentivo all’occupazione di ricercatori previsto dall’art. 3-septies del DL 45/2025 e consistente in un credito di imposta per le imprese che assumono tali soggetti con contratto stabile.

Il nuovo incentivo sostituisce la precedente agevolazione di natura contributiva, che era stata introdotta temporaneamente dall’art. 26 del DL 13/2023, ma poco utilizzata dalle imprese.

In merito, si ricorda che alle imprese partecipanti al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del PNRR è stato riconosciuto dal citato art. 26 un esonero dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL), dal 1° gennaio 2024 e non oltre il 31 dicembre 2026, in caso di assunzione a tempo indeterminato di unità di:
– personale in possesso del titolo di dottore di ricerca;
– personale che è o è stato titolare di contratti di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, o contratti di lavoro subordinato stipulati dalle Università per lo svolgimento dell’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti di cui all’art. 24 della L. 240/2010.

L’esonero era riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi (non oltre il 31 dicembre 2026) e per ciascuna assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo di 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’importo dell’esonero contributivo non può eccedere quindi i 7.500 euro totali.
Ciascuna impresa poteva far richiesta del beneficio nel limite di due unità di personale attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato cofinanziata e comunque nei limiti previsti dal Regolamento (Ue) n. 2023/2831 e dal Regolamento (Ue) 2023/2832, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in regime di aiuti de minimis.

Le modalità di riconoscimento dell’esonero contributivo sono state poi previste dal DM 19 ottobre 2023 n. 1456 e dal decreto direttoriale 15 maggio 2024 n. 644, che ne subordinavano l’accesso alla presentazione al Ministero dell’Università e della ricerca (MUR) di apposita domanda telematica, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dallo stesso Ministero.

Tuttavia, l’esonero contributivo in questione non ha riscosso molto successo essendo stato poco utilizzato dai datori di lavoro. Per incentivare allora le imprese ad assumere ricercatori è stata introdotta in sede di conversione del DL 45/2025 (a opera della L. 79/2025) una nuova agevolazione temporanea, questa volta consistente in credito di imposta.

Sostituendo interamente il comma 1 dell’art. 26 del DL 13/2023, l’art. 3-septies del DL 45/2025 riconosce infatti un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che è o è stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 o 24 della L. 240/2010. Il contributo è riconosciuto per ciascuna unità di personale assunta e nei limiti complessivi delle risorse stanziate (150 milioni di euro per il periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026).
L’obiettivo rimane il medesimo, ovverosia quello di consentire l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dall’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sotto il profilo operativo, il credito d’imposta viene riconosciuto dal Ministero dell’Università e della ricerca con apposita procedura concessoria. La procedura sarà disciplinata dal decreto attuativo emanato dal Ministro dell’Università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze; sul punto, si segnala che la L. 79/2025, modificando anche il comma 3 dell’art. 26 del DL 13/2023, ha soppresso il riferimento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, non essendo più un’agevolazione di natura contributiva.

Più in particolare, il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2026. Come specificato dalla norma, non trovano applicazione i limiti di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (limite massimo annuale di 250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili pari a 2.000.000 euro).
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link